Art. 15.

      1. Il trasporto su strada, per conto di terzi, di valori di entità superiore a 100.000 euro deve essere effettuato soltanto con autoveicoli blindati di proprietà

 

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di istituti di sicurezza civile privata, abilitati per l'uso specifico sulla base dei requisiti tecnici e degli apprestamenti difensivi individuati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita il comitato nazionale di cui all'articolo 5 e il Ministro della difesa, ed omologati con decreto del medesimo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, le imprese di costruzione o di trasformazione dei veicoli blindati, dopo aver sottoposto a omologazione un prototipo, provvedono ad annotare sul documento di circolazione di tutti i veicoli della serie gli estremi dell'omologazione predetta.
      3. Tutti gli istituti di sicurezza civile privata che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono l'attività di trasporto valori per conto di terzi, devono adeguare i propri autoveicoli blindati facendoli omologare ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla medesima data di entrata in vigore.
      4. I veicoli adibiti al trasporto valori, durante il servizio, devono avere a bordo un equipaggio composto da almeno tre guardie particolari giurate delle quali una con funzione di autista, una con funzione di scorta e una con funzione di porta valori. Se il valore trasportato supera 150.000 euro le guardie particolari giurate con funzione di scorta devono essere almeno due.